La cooperazione tra le polizie
L'ufficio europeo di polizia (EUROPOL)
La salvaguardia
della pubblica sicurezza e la lotta contro il terrorismo
La lotta contro la criminalità organizzata
e la prevenzione del crimine
Lotta contro la corruzione e le frodi di
dimensioni internazionali
La cooperazione giudiziaria in materia
penale
Convenzione Europol: ufficio europeo di
polizia
Accademia europea di polizia (CEPOL)
L’Unione Europea e
Il Trattato sull’Unione
Europea, più conosciuto come trattato di Maasstricht dal nome della città
olandese in cui è stato firmato, ha istituito la cittadinanza europea. Successivamente, il Trattato di Amsterdam del 2
Settembre1997, notificato in Italia nel Giugno ’98 oltre a trattare l’unione
monetaria, della politica estera e della difesa parla anche della libera
circolazione regolata però da controlli alle frontiere.
Dopo il primo accordo tra i
cinque paesi fondatori, è stata elaborata una convenzione, ossia il diritto,
per i cittadini dell’Unione, di circolare e soffermarsi liberamente nel
territorio degli stati membri, fermi rimanendo i controlli ai valichi di
frontiera. Successivamente, con l’accordo di Schengen, sono stati eliminati anche questi controlli tra
gli Stati firmatari ed è stata creare una frontiera esterna unica lungo la
quale i controlli all'ingresso nello spazio Schengen
vengono effettuati secondo procedure identiche. Sono state adottate norme
comuni in materia di visti, diritto d'asilo e controllo alle frontiere esterne
onde consentire la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi
firmatari senza turbare l'ordine pubblico.
Per conciliare libertà e
sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette
"misure compensative" volte a migliorare il coordinamento tra
polizia, dogane e amministrazioni giudiziarie nonché a
combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata. A tal
fine, sono state prese delle Misure di
sicurezza dagli Stati membri dello spazio Schengen.
Fra le misure di maggiore
rilievo vanno segnalati:
Tutte queste misure
costituiscono "l'acquis di Schengen" .
Sicuramente
la misura di sicurezza più importante della costituzione è stata il SIS (Sistema
d'informazione Schengen) in grado di favorire la
lotta contro contro la grande criminalità.
All'interno del dispositivo Schengen, è stato così sviluppato un sistema d'informazione
che consente ai posti di frontiera, alle autorità di polizia e a tutti gli
agenti consolari degli Stati che hanno aderito allo spazio Schengen
di disporre dei dati riguardanti le persone segnalate
e gli oggetti/ veicoli ricercati.
Gli Stati membri alimentano
il SIS attraverso reti nazionali (N-SIS) collegate a
un sistema centrale (C-SIS) integrato da una rete chiamata SIRENE (informazioni
complementari richieste all'ingresso nazionale).
In parallelo con lo sviluppo
del principio di libera circolazione delle persone, a livello europeo si è
instaurata una cooperazione a livello di corpi di polizia, delle
amministrazioni doganali e delle magistrature perché la soppressione dei
controlli alle frontiere non sia sinonimo di aumento
della criminalità. Di conseguenza, a tale scopo si sono adottati vari
provvedimenti detti "di compensazione". Inoltre, il diffondersi a
livello mondiale di fenomeni quali il narco-traffico
o la tratta di esseri umani, ha indotto gli Stati
membri a cercare soluzioni comuni per rafforzare la propria azione a livello
nazionale.
Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, dà grande
rilievo alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata, ma il
nuovo Titolo VI "Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale" del trattato sull'Unione europea prevede essenzialmente le medesime
procedure intergovernative già introdotte nel 1993 con il trattato di
Maastricht.
La cooperazione tra le polizie
La cooperazione riguardava
in particolare il terrorismo ed i problemi di organizzazione
e di formazione dei servizi di polizia. Nel 1989 vi erano quattro gruppi di
lavoro (terrorismo, cooperazione tra le polizie, criminalità organizzata,
libera circolazione delle persone), facenti capo ad un gruppo di alti funzionari incaricato di preparare le decisioni che
dovevano essere adottate dal Consiglio dei ministri. Questo sistema prefigurava
la struttura intergovernativa instaurata in seguito con il trattato di
Maastricht e con gli accordi di Schengen.
Nel 1995, con gli accordi di
Schengen, si è prevista la presenza negli stati
firmatari di funzionari di collegamento incaricati di coordinare gli scambi di informazioni riguardanti il terrorismo, la droga, la
criminalità organizzata e le infrastrutture di immigrazione clandestina. È
stato previsto, ma viene applicato in forma diversa
nei vari stati, un diritto di controllo transfrontaliero, che consente a
ufficiali di polizia di seguire un sospetto sul territorio di un altro stato.
Su tutto il territorio effettuano controlli unità
mobili, composte talvolta di poliziotti di Stati membri diversi.
Nel trattato di Maastricht
sono indicate le questioni di interesse comune per le
quali va incoraggiata la cooperazione: il terrorismo, il traffico di droga e
ogni altra forma di criminalità internazionale. Si è anche previsto un ufficio
europeo di polizia (Europol), in parallelo con
l'organizzazione di un sistema di scambi di informazioni
su tutto il territorio dell'Unione.
Oggi, dopo l'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam, la cooperazione tra
le polizie in Europa comprende la cooperazione amministrativa e operativa tra i
servizi di polizia oppure tramite l'Europol, nonché
azioni concertate per combattere la criminalità organizzata e per assicurare
l'ordine pubblico, così da garantire un elevato livello di sicurezza per tutti.
In seguito al Consiglio europeo di Tampere, gli Stati membri stanno studiando la possibilità
di istituire delle squadre investigative comuni ,
eventualmente con l'appoggio dell'Europol, per
lottare contro il traffico di droga, la tratta degli esseri umani e il
terrorismo.
L'ufficio europeo di polizia (EUROPOL)
La convenzione Europol, firmata nel 1995, è entrata in vigore il 1°
ottobre 1998, ma non è stato possibile costituire immediatamente l'ufficio
europeo di polizia a causa della lentezza con la quale gli Stati membri
procedono alla ratifica delle misure di applicazione.
Infine, il 1° luglio
Il trattato di Amsterdam prevede che Europol
diventi il principale strumento di coordinamento tra i servizi nazionali di
polizia nell'Unione europea. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam, il Consiglio adotta le
misure che permettono a Europol di:
Europol è competente in materia di lotta
contro il traffico di stupefacenti, il traffico di prodotti nucleari e di automobili rubate, la tratta degli esseri umani, il
riciclaggio del denaro connesso a tali traffici, la criminalità correlata con
le reti di immigrazione clandestina, la contraffazione dell'euro e il terrorismo.
Nell'ottobre del 1999 il Consiglio europeo di Tampere
ha chiesto l'estensione della competenza dell'Europol
al riciclaggio, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati
derivano. In concreto, il lavoro di Europol consiste nel riunire le informazioni, facilitare le
indagini e favorire i contatti tra i preposti alle indagini e i magistrati
specializzati.
A termine, l'Europol gestirà tre basi di dati che dovrebbero
essere operative verso il 2001, il cui accesso sarà più o meno ristretto a seconda delle informazioni in esse
comprese. Tali basi di dati consentiranno uno scambio più rapido di informazioni sulle persone sospettate di reati.
La salvaguardia della pubblica sicurezza e la lotta contro il
terrorismo
Come per la lotta contro la
criminalità, anche per quella contro il terrorismo gli
Stati membri hanno avviato una cooperazione già nel 1976, tramite i gruppi Trevi. Nel 1993, con il trattato di Maastricht, il
terrorismo è poi divenuto una questione d'interesse comune e,
dal 1° luglio 1999, rientra nel campo d'azione dell'Europol.
La
decisione quadro
si applica a ogni atto terroristico:
Deve trattarsi di atti terroristici commessi con l'intenzione di minacciare
la popolazione e di ledere gravemente o distruggere le strutture politiche,
economiche o sociali di uno Stato (omicidi, lesioni personali, cattura di ostaggi,
ricatti, fabbricazione d'armi, attentati fatti eseguire da terzi, minaccia di
porre in atto simili azioni ...).
La
decisione quadro
definisce un'organizzazione terroristica come un'associazione strutturata di
più di due persone, costituita già da tempo, che agisce secondo modalità
concertate. Sono punibili anche l'istigazione, l'aiuto, il favoreggiamento e il
tentativo di commettere atti terroristici.
Gli attentati terroristici
di settembre 2001 hanno indotto l'Unione europea a rafforzare l'azione in questo ambito. L'obiettivo della decisione quadro è quindi
rendere più efficace, a livello dell'UE, la lotta contro il terrorismo.
Per quanto riguarda la pubblica
sicurezza, il Consiglio si è occupato anche del problema della violenza negli
stadi, il che ha consentito di organizzare scambi di informazioni
e di esperienze e di definire norme comuni in materia di divieto di accesso
agli stadi e di politica dei mass media.
La lotta contro la criminalità organizzata e la prevenzione
del crimine
Oltre all'ufficio europeo di
polizia, l'Unione europea dispone di vari strumenti
per lottare contro la criminalità organizzata: nel giugno 1997 il Consiglio
europeo ha adottato un programma d'azione comprendente trenta raccomandazioni,
come ad esempio adottare convenzioni e provvedimenti giuridici specifici,
organizzare la cooperazione tra le autorità dei corpi di polizia, delle
amministrazioni doganali e della magistratura, lottare contro la delinquenza
finanziaria organizzata.
A favore dei paesi dell'Europa centrale e dell'est europeo e di alcuni nuovi stati indipendenti,
Inoltre, nel maggio 1998 i
ministeri della giustizia e degli affari interni degli Stati membri e dei paesi
candidati all'adesione hanno firmato un patto di preadesione
riguardante la criminalità organizzata: si tratta di preparare l'adozione di
leggi nei paesi candidati e di avviare progetti comuni contro il crimine.
Il Consiglio europeo ha
insistito anche sulla prevenzione della criminalità che potrebbe concretizzarsi
attraverso lo sviluppo di programmi nazionali, l'elaborazione di priorità
comuni a livello europeo e di un programma volto a promuovere lo scambio di
"migliori prassi" e la costituzione di una rete di autorità
nazionali interessate. Tale prevenzione potrebbe focalizzarsi in un primo tempo
sulla delinquenza giovanile, la criminalità urbana e quella legata alla droga.
Inoltre, l'Unione, consapevole della comparsa di nuove forme di
criminalità, ha presentato alcune iniziative finalizzate a combattere la
criminalità informatica, la pornografia su Internet e la criminalità ambientale.
Lotta contro la corruzione e le frodi di dimensioni internazionali
Per lottare contro le frodi
a danno del bilancio europeo, nel 1988
Per maggiori informazioni,
si veda:
La cooperazione giudiziaria in materia penale
In seguito all'Atto unico
europeo e al concretarsi del concetto di una Comunità europea senza frontiere,
si è imposta l'idea di uno "spazio giudiziario europeo". Già il Consiglio
d'Europa aveva preso iniziative per agevolare la cooperazione tra gli Stati
europei e successivamente, nel 1993, nel Titolo VI del
trattato di Maastricht la cooperazione giudiziaria civile e penale è stata
introdotta come questione d'interesse comune degli Stati membri dell'Unione
europea. Il trattato di Amsterdam ha inserito la
cooperazione giudiziaria penale nel terzo pilastro precisandone gli obiettivi e
in particolare la lotta contro la criminalità.
Nel piano d'azione del
Consiglio e della Commissione del dicembre 1998 sono previsti il rafforzamento della cooperazione giudiziarie penale, il ravvicinamento
delle norme di diritto penale, secondo quanto prescritto nel nuovo trattato, e
le modalità per affrontare alcuni problemi orizzontali (salvaguardia dei dati,
paradisi fiscali, prevenzione della criminalità, assistenza alle vittime, patto
di preadesione per lottare contro la criminalità
organizzata nei paesi dell'Europa centrale e dell'Est europeo).
In materia di tutela delle
vittime della criminalità , il Consiglio europeo ha
raccomandato l'adozione di norme minime sull'accesso delle vittime alla
giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni.
Nel 1967 gli Stati membri
hanno firmato
In seguito alla soppressione
delle frontiere interne e dei controlli mobili, i servizi doganali stanno
subendo profonde modifiche e le loro funzioni si avvicinano sempre più a quelle
dei servizi di polizia.
La presidenza portoghese e
le future presidenze francese e svedese hanno adottato tre linee direttrici
prioritarie per sviluppare la cooperazione doganale nel periodo 2000-2001:
migliorare i mezzi investigativi delle amministrazioni doganali e le modalità
di cooperazione tra di esse, rafforzare la capacità
operativa e, infine, sviluppare l'attività internazionale delle dogane.
Accademia europea di polizia (CEPOL)
L'organizzazione
della CEPOL
Creazione
di squadre investigative comuni
Al fine di
condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli
Stati membri, due o più Stati membri possono costituire una squadra
investigativa comune.
A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della
squadra investigativa comune. Tutte i reati penali
possono giustificare la costituzione di una squadra investigativa comune.
In occasione del Consiglio
europeo di Tampere, nell'ottobre 1999, gli Stati
membri avevano riconosciuto la necessità di raggiungere un accordo sulle
definizioni (e sulle sanzioni applicabili) di un certo numero di atti criminali. La criminalità ad alta tecnologia
rientrava tra gli illeciti considerati (punto 48 delle conclusioni). Successivamente, il Consiglio europeo di Lisbona , nel marzo
Inoltre, la presente decisione-quadro figurava già nelle azioni previste nel Quadro di controllo presentato dalla Commissione in
vista della creazione di uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia.
I reati che saranno punibili
in applicazione della presente decisione quadro sono:
In ogni caso, l'elemento
dell'intenzionalità deve caratterizzare l'atto criminale.
L'istigazione, il
favoreggiamento, la complicità o il tentativo di commettere uno o più degli
atti suddetti sono anch'essi puniti come reati.
Gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità di punire gli atti suddetti con
sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
La commissione del reato
nell'ambito di un’organizzazione criminale, il fatto di avere cagionato un
pregiudizio grave o di aver nuociuto a interessi
fondamentali sono considerati circostanze aggravanti. Per contro, se
l'infrazione ha prodotto soltanto danni di lieve entità, l'autorità giudiziaria
competente potrà ridurre la pena.
Inoltre, la decisione-quadro
propone criteri per stabilire la responsabilità della persona giuridica e le
eventuali sanzioni che possono essere applicate qualora sia accertata la
responsabilità di questa ultima (divieto temporaneo o permanente di esercitare
un'attività, provvedimenti giudiziari di scioglimento, esclusione dal godimento
di un beneficio o aiuto pubblico).
Ciascuno Stato membro sarà
responsabile, tra l'altro, per gli atti commessi nel suo territorio o da uno
dei suoi cittadini. Qualora diversi Stati membri
ritengano di essere competenti, essi cooperano per
decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato allo scopo, se
possibile, di concentrare i procedimenti in un solo Stato membro.
Per intensificare la cooperazione,
gli Stati membri scambiano tutte le informazioni utili. A questo proposito,
ogni Stato designa punti di contatto nazionali operativi,
disponibili ventiquattr'ore su ventiquattro e
sette giorni su sette.
La direttiva definisce le
nozioni di ente creditizio, ente finanziario e
riciclaggio. Per quanto riguarda più particolarmente quest'ultimo,
la direttiva riprende la definizione di riciclaggio data dalla Convenzione
delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti,
elencando fra le azioni di riciclaggio commesse intenzionalmente.
Gli Stati membri controllano
l'applicazione del divieto di riciclaggio dei capitali
e verificano che gli enti creditizi e gli enti finanziari accertino l'identità
dei loro clienti, mediante un documento probante, salvo che il cliente sia a
sua volta un ente creditizio o un ente finanziario. Sono previste deroghe per
alcuni contratti d'assicurazione.
L'esigenza dell'identificazione si applica a qualsiasi transazione il cui importo ammonti a 15 000 euro o lo superi.
Gli enti creditizi e gli enti finanziari
collaborano con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio.
Dette autorità possono dare istruzione agli enti creditizi e finanziari di non
eseguire operazioni che essi sappiano o sospettino
essere connesse al riciclaggio.
Le autorità competenti, se
scoprono fatti che possono costituire la prova di un riciclaggio di capitali,
ne informano le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio.
Gli enti creditizi e
finanziari instaurano procedure di comunicazione e di controllo interno per
prevenire o impedire l'esecuzione di operazioni
connesse al riciclaggio di capitali e prendono opportuni provvedimenti per
sensibilizzare i loro dipendenti alle disposizioni della direttiva.
Tutti gli Stati membri hanno
istituito unità di informazione finanziaria (UIF) per
raccogliere e analizzare le informazioni ricevute dagli enti creditizi e dalle
istituzioni finanziarie. Al fine di migliorare la collaborazione tra le UIF, la
decisione fornisce una definizione comune di queste agenzie centrali ed elabora
i principi da rispettare per la domanda e lo scambio di informazioni
e di documenti tra di esse. Saranno istituiti mezzi di comunicazione protetti.
Questa collaborazione non deve pregiudicare gli obblighi che gli Stati membri
devono rispettare nei confronti di Europol.
Guidotti
Riccardo, Dainelli Federico, Del Grasso Francesco
classe IV°A