INDICE

La cooperazione tra le polizie

L'ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

La salvaguardia della pubblica sicurezza e la lotta contro il terrorismo

La lotta contro la criminalità organizzata e la prevenzione del crimine

Lotta contro la corruzione e le frodi di dimensioni internazionali

La cooperazione giudiziaria in materia penale

La cooperazione doganale

Convenzione Europol: ufficio europeo di polizia

 

Accademia europea di polizia (CEPOL)

Attacchi contro i sistemi di informazione

Riciclaggio di capitali: prevenzione dell'uso del sistema finanziario

 

L’Unione Europea e la Lotta alla Criminalità

 

 

Il Trattato sull’Unione Europea, più conosciuto come trattato di Maasstricht  dal nome della città olandese in cui è stato firmato, ha istituito la cittadinanza europea. Successivamente, il Trattato di Amsterdam del 2 Settembre1997, notificato in Italia nel Giugno ’98 oltre a trattare l’unione monetaria, della politica estera e della difesa parla anche della libera circolazione regolata però da controlli alle frontiere.

Dopo il primo accordo tra i cinque paesi fondatori, è stata elaborata una convenzione, ossia il diritto, per i cittadini dell’Unione, di circolare e soffermarsi liberamente nel territorio degli stati membri, fermi rimanendo i controlli ai valichi di frontiera. Successivamente, con l’accordo di Schengen, sono stati eliminati anche questi controlli tra gli Stati firmatari ed è stata creare una frontiera esterna unica lungo la quale i controlli all'ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche. Sono state adottate norme comuni in materia di visti, diritto d'asilo e controllo alle frontiere esterne onde consentire la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi firmatari senza turbare l'ordine pubblico.

Per conciliare libertà e sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette "misure compensative" volte a migliorare il coordinamento tra polizia, dogane e amministrazioni giudiziarie nonché a combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata. A tal fine, sono state prese delle Misure di sicurezza dagli Stati membri dello spazio Schengen.

Fra le misure di maggiore rilievo vanno segnalati:

  • l'abolizione dei controlli alle frontiere comuni e il loro trasferimento alle frontiere esterne;
  • la definizione comune delle condizioni di attraversamento delle frontiere esterne nonché le norme e le procedure uniformi per il controllo delle persone che si trovano a tali frontiere;
  • l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e di concessione dei visti per i brevi soggiorni;
  • la definizione del ruolo dei trasportatori nella lotta contro l'immigrazione clandestina;
  • la dichiarazione obbligatoria per tutti i cittadini di paesi terzi che circolino da un paese all'altro;
  • il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione dell'esecuzione delle sentenze penali;
  • la creazione del sistema d'informazione Schengen (SIS).

Tutte queste misure costituiscono "l'acquis di Schengen" .

Sicuramente la misura di sicurezza più importante  della costituzione è stata il SIS (Sistema d'informazione Schengen) in grado di favorire la lotta contro contro la grande criminalità.

All'interno del dispositivo Schengen, è stato così sviluppato un sistema d'informazione che consente ai posti di frontiera, alle autorità di polizia e a tutti gli agenti consolari degli Stati che hanno aderito allo spazio Schengen di disporre dei dati riguardanti le persone segnalate e gli oggetti/ veicoli ricercati.

Gli Stati membri alimentano il SIS attraverso reti nazionali (N-SIS) collegate a un sistema centrale (C-SIS) integrato da una rete chiamata SIRENE (informazioni complementari richieste all'ingresso nazionale).

In parallelo con lo sviluppo del principio di libera circolazione delle persone, a livello europeo si è instaurata una cooperazione a livello di corpi di polizia, delle amministrazioni doganali e delle magistrature perché la soppressione dei controlli alle frontiere non sia sinonimo di aumento della criminalità. Di conseguenza, a tale scopo si sono adottati vari provvedimenti detti "di compensazione". Inoltre, il diffondersi a livello mondiale di fenomeni quali il narco-traffico o la tratta di esseri umani, ha indotto gli Stati membri a cercare soluzioni comuni per rafforzare la propria azione a livello nazionale.

Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, dà grande rilievo alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata, ma il nuovo Titolo VI "Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale" del trattato sull'Unione europea prevede essenzialmente le medesime procedure intergovernative già introdotte nel 1993 con il trattato di Maastricht.

La cooperazione tra le polizie

La cooperazione riguardava in particolare il terrorismo ed i problemi di organizzazione e di formazione dei servizi di polizia. Nel 1989 vi erano quattro gruppi di lavoro (terrorismo, cooperazione tra le polizie, criminalità organizzata, libera circolazione delle persone), facenti capo ad un gruppo di alti funzionari incaricato di preparare le decisioni che dovevano essere adottate dal Consiglio dei ministri. Questo sistema prefigurava la struttura intergovernativa instaurata in seguito con il trattato di Maastricht e con gli accordi di Schengen.

Nel 1995, con gli accordi di Schengen, si è prevista la presenza negli stati firmatari di funzionari di collegamento incaricati di coordinare gli scambi di informazioni riguardanti il terrorismo, la droga, la criminalità organizzata e le infrastrutture di immigrazione clandestina. È stato previsto, ma viene applicato in forma diversa nei vari stati, un diritto di controllo transfrontaliero, che consente a ufficiali di polizia di seguire un sospetto sul territorio di un altro stato. Su tutto il territorio effettuano controlli unità mobili, composte talvolta di poliziotti di Stati membri diversi.

Nel trattato di Maastricht sono indicate le questioni di interesse comune per le quali va incoraggiata la cooperazione: il terrorismo, il traffico di droga e ogni altra forma di criminalità internazionale. Si è anche previsto un ufficio europeo di polizia (Europol), in parallelo con l'organizzazione di un sistema di scambi di informazioni su tutto il territorio dell'Unione.

Oggi, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la cooperazione tra le polizie in Europa comprende la cooperazione amministrativa e operativa tra i servizi di polizia oppure tramite l'Europol, nonché azioni concertate per combattere la criminalità organizzata e per assicurare l'ordine pubblico, così da garantire un elevato livello di sicurezza per tutti.

In seguito al Consiglio europeo di Tampere, gli Stati membri stanno studiando la possibilità di istituire delle squadre investigative comuni , eventualmente con l'appoggio dell'Europol, per lottare contro il traffico di droga, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.

 

L'ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

La convenzione Europol, firmata nel 1995, è entrata in vigore il 1° ottobre 1998, ma non è stato possibile costituire immediatamente l'ufficio europeo di polizia a causa della lentezza con la quale gli Stati membri procedono alla ratifica delle misure di applicazione. Infine, il 1° luglio 1999 l'Europol ha sostituito il suo predecessore, l'unità "Droga" Europol, istituita nel 1994.

Il trattato di Amsterdam prevede che Europol diventi il principale strumento di coordinamento tra i servizi nazionali di polizia nell'Unione europea. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio adotta le misure che permettono a Europol di:

  • coordinare le azioni di indagine condotte dalle autorità nazionali;
  • partecipare a squadre comuni di indagini;
  • chiedere alle autorità competenti di svolgere indagini.

Europol è competente in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, il traffico di prodotti nucleari e di automobili rubate, la tratta degli esseri umani, il riciclaggio del denaro connesso a tali traffici, la criminalità correlata con le reti di immigrazione clandestina, la contraffazione dell'euro e il terrorismo. Nell'ottobre del 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto l'estensione della competenza dell'Europol al riciclaggio, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano. In concreto, il lavoro di Europol consiste nel riunire le informazioni, facilitare le indagini e favorire i contatti tra i preposti alle indagini e i magistrati specializzati.

A termine, l'Europol gestirà tre basi di dati che dovrebbero essere operative verso il 2001, il cui accesso sarà più o meno ristretto a seconda delle informazioni in esse comprese. Tali basi di dati consentiranno uno scambio più rapido di informazioni sulle persone sospettate di reati.

 

La salvaguardia della pubblica sicurezza e la lotta contro il terrorismo

Come per la lotta contro la criminalità, anche per quella contro il terrorismo gli Stati membri hanno avviato una cooperazione già nel 1976, tramite i gruppi Trevi. Nel 1993, con il trattato di Maastricht, il terrorismo è poi divenuto una questione d'interesse comune e, dal 1° luglio 1999, rientra nel campo d'azione dell'Europol.

Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, l'Unione europea intende intensificare la lotta contro il terrorismo. A tal fine ha adottato una decisione quadro con cui chiede agli Stati membri di armonizzare le loro legislazioni e stabilisce norme minime sui reati terroristici. Delimitato il concetto di reato terroristico, la decisione precisa le sanzioni che gli Stati membri devono prevedere nella legislazione nazionale.

La decisione quadro si applica a ogni atto terroristico:

  • commesso intenzionalmente;
  • tale da arrecare pregiudizio a un'organizzazione internazionale o a uno Stato.

Deve trattarsi di atti terroristici commessi con l'intenzione di minacciare la popolazione e di ledere gravemente o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali di uno Stato (omicidi, lesioni personali, cattura di ostaggi, ricatti, fabbricazione d'armi, attentati fatti eseguire da terzi, minaccia di porre in atto simili azioni ...).

La decisione quadro definisce un'organizzazione terroristica come un'associazione strutturata di più di due persone, costituita già da tempo, che agisce secondo modalità concertate. Sono punibili anche l'istigazione, l'aiuto, il favoreggiamento e il tentativo di commettere atti terroristici.

Gli attentati terroristici di settembre 2001 hanno indotto l'Unione europea a rafforzare l'azione in questo ambito. L'obiettivo della decisione quadro è quindi rendere più efficace, a livello dell'UE, la lotta contro il terrorismo.

Per quanto riguarda la pubblica sicurezza, il Consiglio si è occupato anche del problema della violenza negli stadi, il che ha consentito di organizzare scambi di informazioni e di esperienze e di definire norme comuni in materia di divieto di accesso agli stadi e di politica dei mass media.

 

La lotta contro la criminalità organizzata e la prevenzione del crimine

Oltre all'ufficio europeo di polizia, l'Unione europea dispone di vari strumenti per lottare contro la criminalità organizzata: nel giugno 1997 il Consiglio europeo ha adottato un programma d'azione comprendente trenta raccomandazioni, come ad esempio adottare convenzioni e provvedimenti giuridici specifici, organizzare la cooperazione tra le autorità dei corpi di polizia, delle amministrazioni doganali e della magistratura, lottare contro la delinquenza finanziaria organizzata.

A favore dei paesi dell'Europa centrale e dell'est europeo e di alcuni nuovi stati indipendenti, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno finanziato tra il 1996 e il 1998 un primo programma "Octopus". Con "Octopus II" (1999-2000), si intende agevolare l'adozione da parte di questi paesi dell'Europa dell'Est di nuovi provvedimenti giuridici e costituzionali sul modello delle norme vigenti nell'Unione europea, fornendo formazione e assistenza a tutti i preposti alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

Inoltre, nel maggio 1998 i ministeri della giustizia e degli affari interni degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione hanno firmato un patto di preadesione riguardante la criminalità organizzata: si tratta di preparare l'adozione di leggi nei paesi candidati e di avviare progetti comuni contro il crimine.

Il Consiglio europeo ha insistito anche sulla prevenzione della criminalità che potrebbe concretizzarsi attraverso lo sviluppo di programmi nazionali, l'elaborazione di priorità comuni a livello europeo e di un programma volto a promuovere lo scambio di "migliori prassi" e la costituzione di una rete di autorità nazionali interessate. Tale prevenzione potrebbe focalizzarsi in un primo tempo sulla delinquenza giovanile, la criminalità urbana e quella legata alla droga. Inoltre, l'Unione, consapevole della comparsa di nuove forme di criminalità, ha presentato alcune iniziative finalizzate a combattere la criminalità informatica, la pornografia su Internet e la criminalità ambientale.

 

 

 

 

Lotta contro la corruzione e le frodi di dimensioni internazionali

Per lottare contro le frodi a danno del bilancio europeo, nel 1988 la Commissione ha istituito l'unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF), che il 31 maggio 1999 è stata sostituita dall'ufficio europeo per la lotta antifrode ( OLAF ), che è una struttura più indipendente.

Per maggiori informazioni, si veda:

  • il capitolo di SCADplus dedicato alla lotta contro le frodi a danno degli interessi finanziari comunitari;
  • il sito Internet dell’Ufficio europeo per la lotta contro le frodi.

 

La cooperazione giudiziaria in materia penale

In seguito all'Atto unico europeo e al concretarsi del concetto di una Comunità europea senza frontiere, si è imposta l'idea di uno "spazio giudiziario europeo". Già il Consiglio d'Europa aveva preso iniziative per agevolare la cooperazione tra gli Stati europei e successivamente, nel 1993, nel Titolo VI del trattato di Maastricht la cooperazione giudiziaria civile e penale è stata introdotta come questione d'interesse comune degli Stati membri dell'Unione europea. Il trattato di Amsterdam ha inserito la cooperazione giudiziaria penale nel terzo pilastro precisandone gli obiettivi e in particolare la lotta contro la criminalità.

Nel piano d'azione del Consiglio e della Commissione del dicembre 1998 sono previsti il rafforzamento della cooperazione giudiziarie penale, il ravvicinamento delle norme di diritto penale, secondo quanto prescritto nel nuovo trattato, e le modalità per affrontare alcuni problemi orizzontali (salvaguardia dei dati, paradisi fiscali, prevenzione della criminalità, assistenza alle vittime, patto di preadesione per lottare contro la criminalità organizzata nei paesi dell'Europa centrale e dell'Est europeo).

In materia di tutela delle vittime della criminalità , il Consiglio europeo ha raccomandato l'adozione di norme minime sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni.

La cooperazione doganale

Nel 1967 gli Stati membri hanno firmato la Convenzione di Napoli sulla cooperazione e l'assistenza reciproca tra le amministrazioni doganali, allo scopo di lottare contro le frodi. In seguito, fra tali amministrazioni si è organizzata una cooperazione concreta mediante altri provvedimenti: nel 1995 è stata firmata la convenzione sul sistema informativo doganale (SID), che ha consentito di costituire una base di dati riguardanti, tra l'altro, il traffico di droga, le armi da fuoco e il materiale militare. Dal 1996 un programma d'azione " Dogana 2002 " contribuisce alla lotta contro le frodi doganali.

In seguito alla soppressione delle frontiere interne e dei controlli mobili, i servizi doganali stanno subendo profonde modifiche e le loro funzioni si avvicinano sempre più a quelle dei servizi di polizia.

La presidenza portoghese e le future presidenze francese e svedese hanno adottato tre linee direttrici prioritarie per sviluppare la cooperazione doganale nel periodo 2000-2001: migliorare i mezzi investigativi delle amministrazioni doganali e le modalità di cooperazione tra di esse, rafforzare la capacità operativa e, infine, sviluppare l'attività internazionale delle dogane.

 

Accademia europea di polizia (CEPOL)

LA CEPOL è stata inizialmente istituita con decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000. L’Accademia europea di polizia è una rete di cooperazione formata dagli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari delle forze pubbliche. Essa mira a sviluppare un approccio comune ai principali problemi in materia di prevenzione e di lotta alla criminalità tramite la formazione, l’elaborazione di programmi armonizzati e la difusione delle migliori prassi. La relazione sui primi tre anni di funzionamento ha posto l'accento su numerose difficoltà. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2005 il Consiglio invita all'attuazione di miglioramenti nel funzionamento dell'Accademia europea di polizia ("CEPOL" o altrimenti nota come "AEP"): risulta che la CEPOL può funzionare meglio se finanziata dal bilancio generale e se viene applicato al suo personale lo statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee. Essa conferisce alla CEPOL lo status di organismo finanziato dal bilancio delle Comunità europee e prevede misure transitorie per la successione giuridica generale.

L'organizzazione della CEPOL

LA CEPOL è una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari delle forze di polizia. È gestita da due organi: il consiglio d'amministrazione ed il direttore. Un segretariato generale svolge i compiti amministrativi.

Creazione di squadre investigative comuni

Al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possono costituire una squadra investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della squadra investigativa comune. Tutte i reati penali possono giustificare la costituzione di una squadra investigativa comune.

 

 

 

Attacchi contro i sistemi di informazione

In occasione del Consiglio europeo di Tampere, nell'ottobre 1999, gli Stati membri avevano riconosciuto la necessità di raggiungere un accordo sulle definizioni (e sulle sanzioni applicabili) di un certo numero di atti criminali. La criminalità ad alta tecnologia rientrava tra gli illeciti considerati (punto 48 delle conclusioni). Successivamente, il Consiglio europeo di Lisbona , nel marzo 2000, ha sottolineato l'importanza di un'economia competitiva fondata sulla conoscenza. A questo riguardo, la Commissione ha presentato un piano d'azione globale, intitolato " eEurope " inteso a sviluppare tutte le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e rendere più sicure le reti informatiche.
Inoltre, la presente decisione-quadro figurava già nelle azioni previste nel Quadro di controllo presentato dalla Commissione in vista della creazione di uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia.

I reati che saranno punibili in applicazione della presente decisione quadro sono:

  • l'accesso illecito a sistemi d'informazione;
  • l'attentato all'integrità di un sistema (il fatto di provocare intenzionalmente una perturbazione grave o un'interruzione del funzionamento di un sistema di informazione introducendo, trasmettendo, danneggiando, cancellando, deteriorando, modificando, sopprimendo ovvero rendendo inaccessibili dati informatici);
  • l'attentato all'integrità di dati.

In ogni caso, l'elemento dell'intenzionalità deve caratterizzare l'atto criminale.

L'istigazione, il favoreggiamento, la complicità o il tentativo di commettere uno o più degli atti suddetti sono anch'essi puniti come reati.

Gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità di punire gli atti suddetti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

La commissione del reato nell'ambito di un’organizzazione criminale, il fatto di avere cagionato un pregiudizio grave o di aver nuociuto a interessi fondamentali sono considerati circostanze aggravanti. Per contro, se l'infrazione ha prodotto soltanto danni di lieve entità, l'autorità giudiziaria competente potrà ridurre la pena.

Inoltre, la decisione-quadro propone criteri per stabilire la responsabilità della persona giuridica e le eventuali sanzioni che possono essere applicate qualora sia accertata la responsabilità di questa ultima (divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività, provvedimenti giudiziari di scioglimento, esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico).

Ciascuno Stato membro sarà responsabile, tra l'altro, per gli atti commessi nel suo territorio o da uno dei suoi cittadini. Qualora diversi Stati membri ritengano di essere competenti, essi cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato allo scopo, se possibile, di concentrare i procedimenti in un solo Stato membro.

Per intensificare la cooperazione, gli Stati membri scambiano tutte le informazioni utili. A questo proposito, ogni Stato designa punti di contatto nazionali operativi, disponibili ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette.

Riciclaggio di capitali: prevenzione dell'uso del sistema finanziario. Direttiva 91/308/CEE

La libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari sono libertà fondamentali affermate nel trattato che istituisce la Comunità europea. L'Unione europea adotta questa direttiva per impedire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio senza ostacolare le libertà enunciate nel trattato CE.

La direttiva definisce le nozioni di ente creditizio, ente finanziario e riciclaggio. Per quanto riguarda più particolarmente quest'ultimo, la direttiva riprende la definizione di riciclaggio data dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti, elencando fra le azioni di riciclaggio commesse intenzionalmente.

Gli Stati membri controllano l'applicazione del divieto di riciclaggio dei capitali e verificano che gli enti creditizi e gli enti finanziari accertino l'identità dei loro clienti, mediante un documento probante, salvo che il cliente sia a sua volta un ente creditizio o un ente finanziario. Sono previste deroghe per alcuni contratti d'assicurazione.
L'esigenza dell'identificazione si applica a qualsiasi transazione il cui importo ammonti a 15 000 euro o lo superi.

Gli enti creditizi e gli enti finanziari collaborano con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio. Dette autorità possono dare istruzione agli enti creditizi e finanziari di non eseguire operazioni che essi sappiano o sospettino essere connesse al riciclaggio.

Le autorità competenti, se scoprono fatti che possono costituire la prova di un riciclaggio di capitali, ne informano le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio.

Gli enti creditizi e finanziari instaurano procedure di comunicazione e di controllo interno per prevenire o impedire l'esecuzione di operazioni connesse al riciclaggio di capitali e prendono opportuni provvedimenti per sensibilizzare i loro dipendenti alle disposizioni della direttiva.

Tutti gli Stati membri hanno istituito unità di informazione finanziaria (UIF) per raccogliere e analizzare le informazioni ricevute dagli enti creditizi e dalle istituzioni finanziarie. Al fine di migliorare la collaborazione tra le UIF, la decisione fornisce una definizione comune di queste agenzie centrali ed elabora i principi da rispettare per la domanda e lo scambio di informazioni e di documenti tra di esse. Saranno istituiti mezzi di comunicazione protetti. Questa collaborazione non deve pregiudicare gli obblighi che gli Stati membri devono rispettare nei confronti di Europol.

 

 

Guidotti Riccardo, Dainelli Federico, Del Grasso Francesco classe IV°A