Finanziamenti europei: i fondi strutturali
 

 

 

 

 

 


Agevolazioni e Incentivi Comunitari
per l'Artigianato e le PMI : I fondi strutturali
 

Il 1° luglio 1999, la Commissione Europea ha adottato una serie di decisioni che consentiranno un rapida attuazione dei programmi dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006.
L’azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi Strutturali è volta al conseguimento di tre obiettivi prioritari. In dettaglio consistono nel:

obiettivo   1:
promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo. Per regioni in ritardo si intendono quelle aree geografiche comunitarie che presentano un PIL inferiore al 75% del PIL comunitario. In termini finanziari, l’obiettivo   1 otterrebbe il 69,7% delle risorse disponibili, cioè 135,9 miliardi di EURO;


obiettivo 2
favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali  La popolazione interessata dalla destinazione dei fondi strutturali miranti l’obiettivo   2, dovrebbe corrispondere al 18% del totale UE. La dotazione finanziaria per questo programma è stata fissata a 22,5 miliardi di EURO con un’incidenza su quella globale dell’11,5%;


obiettivo 3
favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate dall’obiettivo   1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l’insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali. La sua dotazione può contare su 24,05 miliardi di EURO, ossia sul 12,3% dell’ammontare complessivo dei Fondi Strutturali;

Questi tre obiettivi vengono attuati tramite aiuti economici direttamente dalla Commissione Europea, definiti appunto Fondi Strutturali, che nell’aspetto pratico sono:


il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il cui fine è la riduzione dei divari di sviluppo tra le regioni della Comunità. Per queste sue prerogative concorre al raggiungimento degli obiettivi 1 e 2;

il Fondo Sociale Europeo (FSE). Istituito per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all’interno del mercato comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, promuovendo all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori. Concorre al raggiungimento degli obiettivi 1, 2 e 3;


il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG sezione ORIENTAMENTO). Partecipa al finanziamento dei regimi nazionali di aiuto all’agricoltura e contribuisce allo sviluppo e alla diversificazione delle zone rurali della Comunità. L’obiettivo   al quale si riferisce è il primo ed il secondo;

lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), chiamato ad assistere la ristrutturazione del settore della pesca. Riferito al solo obiettivo 1. 



La riforma, approvata, dei regolamenti comunitari  per i Fondi Strutturali di nuova generazione, s’impernia, oltre che sulla riduzione degli obiettivi prioritari da sette a tre, fondamentalmente su quattro assi:
maggiore concentrazione degli aiuti. Rispetto alla gestione dei fondi 1994-1999 la Commissione ha ulteriormente delimitato l’ammontare della popolazione massima a favore della quale possono essere stanziati finanziamenti strutturali; tutto ciò ha comportato l’esclusione di alcune regioni, che sono state inserite in speciali programmi di sostegno transitorio;
incremento dell’efficacia della spesa e potenziamento degli strumenti di controllo. Ciascuno Stato Membro, attraverso una propria autorità nazionale di gestione, fornirà in più una relazione annuale relativa a ciascun programma, completa di tutte le informazioni necessarie a verificare l’andamento delle spese. Per quanto concerne la ripartizione effettiva dei fondi, all’inizio di ciascun esercizio, la Commissione Europea erogherà solo il 90% degli stessi, mentre la parte rimanente andrà a costituire una riserva detta di buona gestione; quest’ultima, verrà attribuita, all’incirca a metà del percorso di finanziamento, solamente ai programmi che avranno conseguito i risultati più soddisfacenti. Secondo le indicazioni generali dei nuovi regolamenti comunitari, ciascuno Stato Membro sarà pienamente responsabile del controllo della corretta esecuzione dei finanziamenti strutturali. Eventuali inadempienze causeranno l’intervento della Commissione che correggerà infrazioni, errori ed irregolarità;
semplificazione e decentramento nell’erogazione dei fondi. La gestione dell’erogazione dei fondi verrà ulteriormente decentrata. In virtù di questa volontà, la Commissione si limiterà a stabilire le priorità comunitarie, mentre gli Stati Membri diventeranno i meri esecutori dei finanziamenti. Essi presenteranno domande di aiuto sotto forma di piani nazionali e adotteranno poi, una volta ottenuta l’approvazione, forme di erogazione attraverso Quadri Comunitari di Sostegno, Programmi Operativi e Documenti Unici di Programmazione.

Il 1° luglio 1999, la Commissione ha definito l’elenco delle zone ammissibili all’obiettivo   1 tra il 2000 e il 2006 e stabilito la popolazione massima per le zone del nuovo obiettivo 2 di ogni Paese Membro. A livello finanziario, la Commissione ha ripartito i fondi strutturali per Stato e per obiettivo prioritario e ha deciso la dotazione finanziaria delle quattro future iniziative comunitarie.


L’Italia, in particolare, ha la possibilità di poter usufruire di finanziamenti a seconda delle diverse regioni interessate.


Obiettivo 1. Saranno ammesse come beneficiarie le regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Un sostegno transitorio è previsto per le zone attualmente comprese nell’obiettivo   1, ma che non saranno più ammissibili a tale obiettivo tra il 2000 e il 2006. Nel caso italiano si tratta della regione Molise.

Obiettivo 2.  Il nuovo Regolamento 1260/1999 stabilisce che la popolazione delle zone (regioni) nelle quali si applica l’obiettivo   n. 2 deve rappresentare al massimo il 18% della popolazione totale della Comunità. Per consentire ciò, la Commissione ha concordato la popolazione massima ammissibile a tale obiettivo in ogni paese. All’Italia è stato stabilito un massimale di popolazione di 7.402.000 unità con una percentuale sul totale nazionale del 13%. E’ compito poi dello Stato membro, ed in particolare delle regioni interessate di delimitare le aree ammissibili all’obiettivo   2 a seconda delle diverse necessità locali. Il Regolamento ricorda anche che è previsto un sostegno transitorio per le zone attualmente comprese negli obiettivi 2 o 5b, ma che non saranno ammissibili al nuovo obiettivo 2 a decorrere dal 2000.

Obiettivo 3. Per quanto concerne questo, la Commissione ha definito solamente la ripartizione finanziaria degli aiuti per ogni singolo Stato; anche in questo caso è compito del Paese Membro delimitare le zone di destinazione dei finanziamenti e curarsi dell’effettiva attuazione.

In sintesi, la ripartizione finanziaria per l’Italia, dei fondi strutturali, per il periodo 2000-2006 (in milioni di Euro, prezzi 1999) è la seguente:

Obiettivo 1: 21.935;

sostegno transitorio ex-obiettivo 1: 187;

Obiettivo 2: 2.145;

sostegno transitorio ex- obiettivo 2 e 5b: 377;

Obiettivo 3: 3.744;

strumento della pesca (fuori obiettivo 1): 96.