Procedura per ottenere i fondi strutturali

 

 

 


Soggetti autorizzati ad intervenire nella fase di programmazione:
La Regione;
Il Governo Italiano;
La Commissione Europea.

 Procedura corretta per ottenere i finanziamenti strutturali:
- Programmazione -
Il nuovo Regolamento generale sui Fondi Strutturali prevede una fase preliminare di programmazione che all’atto pratico consiste nell’elaborazione di programmi di sviluppo pluriennali; essa viene realizzata attraverso un processo di decisione partenariale, suddiviso in fasi, fino all’assunzione delle azioni da parte dei responsabili di progetti pubblici o privati.
Sono sette gli anni che vanno ad interessare il periodo di applicazione massima dei nuovi Fondi Strutturali; non sono comunque da escludere, al proposito, eventuali adattamenti a seconda della valutazione intermedia.
La prima fase della programmazione consiste nell’elaborazione, da parte degli Stati Membri, di piani di sviluppo e riconversione, da poter, in seguito, essere trasmessi alla Commissione Europea per l’approvazione; a questo proposito, il Dirigente del Servizio Politiche comunitarie e programmazione rileva che i piani di sviluppo (di qualsiasi natura essi siano) devono essere presentati entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento di riferimento. Per poter essere considerati completi in ogni forma, i piani di sviluppo (che per quanto riguarda l’Italia devono essere elaborati dalle singole amministrazioni regionali) devono contenere una descrizione precisa della situazione attuale della regione (divari, ritardi e potenziale di sviluppo), una descrizione della strategia più appropriata per raggiungere gli obiettivi fissati e indicazioni sull’utilizzo e la forma del contributo finanziario dei Fondi previsti.

 

 


-Partenariato-
Il nuovo Regolamento prevede, come pure le normative riferite al periodo 1994-1999, che durante la fase di programmazione si ricorra a forme di partenariati nazionali, regionali o locali; anzi stabilisce che tali forme di cooperazione, nella stesura e nell’organizzazione dei piani di sviluppo succitati, siano allargate anche ad altre parti socio-economiche, e ad altri organismi competenti.


-Addizionalità -
Secondo questo principio, gli aiuti comunitari devono aggiungersi agli aiuti nazionali e non sostituirli. Gli Stati devono mantenere, per ogni obiettivo, le loro spese pubbliche almeno allo stesso livello toccato durante il periodo precedente


-Gestione, sorveglianza e valutazione -
Il nuovo Regolamento prevede che ogni singolo Stato Membro designi, per ogni tipo di programma, un’autorità di gestione, i cui compiti consistano nella realizzazione, nella regolarità della gestione e nell’efficacia del programma.
Così come li prevedeva la vecchia legislazione, le recenti disposizioni adottano tre tipi di valutazione: ex ante, intermedia ed ex post. Esse spettano rispettivamente alle autorità competenti degli Stati Membri, all’autorità di gestione del programma e alla Commissione Europea, in collaborazione con lo Stato Membro e l’autorità di gestione. I rapporti di valutazione devono essere messi a disposizione del pubblico.


-Relazioni sui Fondi Strutturali -
Ogni anno, entro il 1° novembre, la Commissione presenta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni ,  una relazione sull’applicazione del regolamento in questione, durante l’anno precedente.
Ogni tre anni, inoltre, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale e sul contributo dei vari interventi.